
Al giorno d’oggi una delle migliori strade per farsi conoscere e per pubblicizzare la propria attività è quella di aprire un sito internet dove poter pubblicare articoli, foto e video di quanto realizzato o dei progetti futuri.
Questa attività, pur apparentemente banale ed alquanto comune, presenta però alcune insidie per il gestore del sito internet in quanto non tutte le attività svolte dai frequentatori della piattaforma sono esenti da ripercussioni giuridiche in capo al gestore della stessa.
Difatti, nel tempo si sono formati differenti orientamenti giurisprudenziali che in maniera più o meno marcata hanno riconosciuto la responsabilità del gestore in merito al comportamento di coloro che hanno utilizzato il sito web ed, in particolare, verso il contenuto dei commenti presenti sullo stesso.
In estrema sintesi, inizialmente, un orientamento ha cercato di equiparare la responsabilità di un gestore di siti web a quella del direttore di un giornale il quale è considerato responsabile quando non impedisce la commissione di reati tramite la pubblicazione di un articolo. Tuttavia, poiché la “stampa” nella Legge 47/1948 viene definita come riproduzione tipografica o comunque ottenuta “con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione“, sono molto poco frequenti i casi in cui un sito web potrà essere equiparato ad un giornale.
Differentemente, un altro orientamento aspramente criticato dalla dottrina è arrivato a considerare in capo ad un blogger una responsabilità diretta, e non mediata, per le frasi pubblicate dagli utenti sul proprio blog.
Ulteriori ipotesi di responsabilità del gestore del sito si potranno, infine, sicuramente verificare quando sia lo stesso ad attivarsi volontariamente affinché un utente decida di pubblicare delle frasi diffamatorie. In questi casi potranno verificarsi gli estremi del concorso di reato (art. 110 c.p.) o di istigazione a delinquere (art. 414 c.p.).
Particolarmente rilevante per questo tema è la sentenza Cass. pen. n. 54946/2016 con la quale si è chiarito che la responsabilità del gestore non è automatica, ma che deve essere valutata con particolare attenzione agli elementi di fatto.
In particolare, si è giunti dinanzi alla Suprema Corte a fronte della decisione Corte di Appello di Bergamo che ha ritenuto responsabile di concorso nel reato di diffamazione ai danni del presidente della Lega Nazionale Dilettanti del Federazione Italiana Gioco Calcio, il gestore di un sito internet a seguito della pubblicazione sulla community del sito, di un commento di un utente che descriveva la parte offesa «emerito farabutto» e «pregiudicato doc» allegando il certificato penale.
In estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha riconosciuto la responsabilità a livello concorsuale del gestore del sito qualora lo stesso pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio ne continui a consentire la permanenza sul sito senza provvedere all’immediata rimozione.
Fonti: dirittodellinformatica.it; filodiritto.com; altalex.com