
Il mutuo di scopo rappresenta un tipo particolare di mutuo, in cui l’importo è fornito per il perseguimento di una finalità determinata che può essere:
- stabilita dalla legge, nel caso di mutuo di scopo legale (si pensi ai finanziamenti agevolati);
- concordata tra le parti, nel caso di mutuo di scopo convenzionale (c.d. “mutuo atipico” – Cass. 7773/2003)
Il mutuo fondiario è un finanziamento a medio o lungo termine, richiedibile esclusivamente per alcune finalità specifiche, tra cui l’acquisto di un immobile, la ristrutturazione di una abitazione destinata a uso privato oppure la sua costruzione ex novo.
In merito ai due contratti sopra citati, la Terza Sezione Civile della Cassazione, con la recentissima sentenza n. 9838 del 14.04.2021, si è espressa nuovamente sul contenuto dei due contratti tracciandone le differenze.
Innanzitutto, è fondamentale un’interpretazione sistematica in base alla quale rileva il contenuto complessivo del regolamento contrattuale, come previsto dall’art. 1363 c.c., tenendo conto dell’economia e degli interessi perseguiti dalle parti.
Dall’applicazione del predetto principio ne deriva che:
- “il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, non essendo strutturalmente previsto, per la sua validità, che la somma erogata dall’istituto mutuante debba essere destinata a una specifica finalità che il mutuatario sia tenuto a perseguite; né l’istituto mutuante è abilitato a controllare l’utilizzazione che viene fatta della somma erogata, risultando piuttosto connotato, quel mutuo, dalla possibilità di prestazione da parte del proprietario di immobili (rustici o urbani) di una garanzia ipotecaria (cfr. Cass. n. 9511/07; Cass. n. 4792/12)“;
- “Invece, il mutuo di scopo convenzionale è un contratto consensuale parzialmente diverso dal mutuo ex art. 1813 c.c. (v. Cass. n. 25180/07), data la sua diversa funzione, e il requisito per tale sua classificazione è l’esistenza di un interesse (anche) del mutuante, e non solo del mutuatario, alla destinazione delle somme (v. per il credito agevolato, Cass. n. 1369/16)“.
Inoltre, è stata confermata la seguente posizione, recentemente assunta in altra pronuncia:
“Il mutuo di scopo risponde alla funzione di procurare al mutuatario i mezzi economici destinati al raggiungimento di una determinata finalità, comune al finanziatore, la quale, integrando la struttura del negozio, ne amplia la causa rispetto alla sua normale consistenza, sia in relazione al profilo strutturale, perché il mutuatario non si obbliga solo a restituire la somma mutuata e a corrispondere gli interessi, ma anche a realizzare lo scopo concordato, mediante l’attuazione in concreto del programma negoziale, sia in relazione al profilo funzionale, perché nel sinallagma assume rilievo essenziale proprio l’impegno del mutuatario a realizzare la prestazione attuativa.
La destinazione delle somme mutuate alla finalità programmata assurge pertanto a componente imprescindibile del regolamento di interessi concordato, incidendo sulla causa del contratto fino a coinvolgere direttamente l’interesse dell’istituto finanziatore, ed è perciò l’impegno del mutuatario a realizzare tale destinazione che assume rilevanza corrispettiva, non essendo invece indispensabile che il richiamato interesse del finanziatore sia bilanciato in termini sinallagmatici, oltre che con la corresponsione della somma mutuata, anche mediante il riconoscimento di un tasso di interesse agevolato al mutuatario” (Cass. civ., 29.09.2020, n. 20552).
Infine, gli Ermellini hanno tenuto a precisare che, ogniqualvolta si deduca l’esistenza di un mutuo di scopo convenzionale, “è pur sempre necessario che la clausola di destinazione della somma mutuata, incidendo sulla causa del contratto, finisca per coinvolgere direttamente anche l’interesse dell’istituto finanziatore; nel senso che, qualora – invece – venga prevista nel contratto di finanziamento una destinazione delle somme erogate nell’interesse del mutuatario, si realizzerebbe una mera esteriorizzazione dei motivi del negozio, di per sé non comportante una modifica del tipo contrattuale; in tale eventualità, pertanto, non si potrebbe parlare di mutuo di scopo (sebbene uno scopo, in senso lato, vi sia ovviamente per il sovvenuto), poiché la mera indicazione dei motivi, non accompagnata da un programma contrattuale teso alla loro realizzazione, non è di per sé idonea a modificare il tipo negoziale“.
Fonti: Il Sole 24 Ore; Altalex; Dirittobancario.it.